Carte revolving, occhio alle clausole vessatorie

Di inrosso 24 febbraio, 2009, 1:00 pm

Le carte di credito nate, per pagare i propri acquisti, hanno pian piano sostituito la moneta contante, entrando con prepotenza nel mercato del credito al consumo. Sono sempre più utilizzate per accedere a prestiti e linee di credito; le tessere magnetiche che permettono tali operazioni sono le cosiddette carte revolving, che permettono di pagare il bene acquistato restituendo il fido concesso mediante il rimborso di rate periodiche, d’importo prestabilito in fase contrattuale.

Fin qui tutto ok, ma a cosa bisogna stare attenti?

Si deve prestare la dovuta attenzione, alle numerose clausole vessatorie presenti sui contratti delle carte revolving. Campanello di allarme lanciato grazie a uno studio effettuato dal Servizio Armonizzazione del Mercato della CCIAA in cooperazione con quella di Roma, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Qui di seguito elenchiamo una serie di consigli forniti dalla Camera di Commercio di Milano, da tenere in considerazione ogni qual volta ci si accinge a sottoscrivere un contratto di carta revolving. Utili suggerimenti per riscontare la presenza o meno di clausole vessatorie “anormali” a discapito del cliente.

  1. Qualora il cliente abbia il ruolo di proponente e chi emette la carta il ruolo di accettante, scaturisce che il cliente è portatore di una proposta vincolante.
  2. La revoca del contratto è un diritto anche per il cliente/consumatore. La modifica del contratto è permessa al soggetto emittente, nel caso in cui avvenisse una modifica delle condizioni economiche riportate sul contratto a svantaggio del consumatore, questi ha tempo quindici giorni per rescindere il contratto.
  3. E’ clausola vessatoria anche quando l’emittente/finanziatore si esonera di ogni responsabilità nel caso in cui la carta revolving non è accettata dai rivenditori convenzionati e del malfunzionamento dei macchinari elettronici preposti all’accettazione della carta.
  4. E’ vessatoria anche la clausola che prevede la sottoscrizione come coobbligato una terza persona, se questa non ha preso visione delle condizioni contrattuali della carta.
  5. Qualora il costo di penali a causa d’inadempimenti, fossero eccessivamente “gonfiati e sproporzionati”, rispetto a quelle corrisposte per recesso da parte del cliente, ci troviamo di fronte ad un’altra clausola vessatoria.

Esistenza di una copertura assicurativa che tuteli i clienti dal saldare l’emittente per cause a lui imputate, è da considerarsi di buon auspicio. Tuttavia va considerato che solitamente l’informazione inerente, la polizza assicurativa è riportata unicamente nel modello di finanziamento, quanto sarebbe più idonea, per evidenti ragioni di trasparenza, che il riferimento alla polizza circa la possibilità o l’obbligo di aderirne, sia presente anche nelle condizioni generali del contratto e nel documento di sintesi, questo per evitare inutili malintesi al momento dell’accettazione del contratto.

Infine va ricordato che:

  • Le condizioni di contratto molto generiche non sono da vedere di buon occhio.
  • Che le condizioni generali del contratto siano riportate nella parte retrostante dei modelli di attivazione della carta formattati con caratteri minuscoli difficili da leggere.
  • Prestare la dovuta “attenzione” a tutte quelle carte di credito che sono recapitate a casa gratuitamente senza che ci sia stato un consenso da parte vostra. Sono strategie di mercato molto aggressive, informarsi bene prima di abilitarle.

Qui di seguito i pareri sui contratti di credito al consumo tramite carte revolving
approvato dalle Camere di Milano e Roma  (vedi documento)
approvato da Unioncamere, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Antitrust (vedi documento)

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