Pagamento tardivo dell’assegno, iscrizione alla CAI

Di inrosso 16 maggio, 2009, 2:56 pm

Vi voglio porre una domanda: è arrivato in Banca un assegno che io avevo emesso, non ci sono stati i soldi per pagarlo, alla seconda chiamata l’assegno è stato pagato, dopo a casa e arrivata una lettera che dovevo dimostrare la firma autentificata al comune e questo signore a ricevuto da me i soldi e anche il 10 per cento questo entro il 11 maggio dovevo consegnare in banca questo foglio e cosi o fatto io sono andata 11 maggio e o portato questo foglio a questo punto la banca mi dice che io verrò iscritta alla CAI perchè sul foglio non c’è scritto articolo 8 della legge del 15 dicembre 1990 nr. 386, ma io dico perchè allora non mi anno mandato loro il modulo insieme alla lettera ed e giusto che adesso mi anno iscritto alla CAI per questa cazzata quando io gli o portato in tempo il modulo con la firma autentificata in marca da bollo e la dichiarazione di questa persona dove risulta che gli o pagato l’assegno e il 10 per cento, aiuto datemi un consiglio.

Legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che puoi visionare interamente seguendo questo link disciplina le sanzioni in materia di assegni, riguardo il tuo caso è da prendere in esame l’art. 8 della succitata legge ovvero il pagamento del titolo di pagamento entro 60 giorni dalla data di scadenza del titolo comprensivi del 10% di penale, interessi per il ritardo dei pagamenti calcolati in base al tasso legale vigente e alre spese sostenute. L’art. 8 comma 2 stabilisce che il pagamento del titolo (assegno) può avvenire per mano del beneficiario, o mediante deposito, a favore del beneficiario, presso la banca trattaria o ancora per mano del pubblico ufficiale che ha levato il protesto (se presente). Se si decide di pagare il dovuto per mano del beneficiario (il tuo caso) si deve fornire prova dell’avvenuto pagamento alla banca trattaria e nel caso di protesto all’pubblico Ufficiale incaricato, mediante l’esibizione di quietanza del portatore debitamente autenticata.

Articolo 9 comma 2/b stabilisce che tra i provvedimenti da adottare per chi emette assegni con mancanza di provvista (scoperti) o pagati, senza però fornire prova di avvenuto pagamento, decorsi i tempi stabiliti, si viene iscritti alla C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria), tale iscrizione rimane per 6 mesi durante i quali non si possono più emettere assegni tant’è che non vi è più possibilità di ricevere altri libretti/carnet.

Quando parli di “foglio” in sostanza si intende la quietanza di avvenuto pagamento con firme autenticate da esibire alla Banca Trattaria, cosa a tuo dire fatto ma a causa della mancanza della dicitura “in base articolo 8 della legge del 15 dicembre 1990 nr. 386 modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507” l’operatore della banca ti avverte che il tuo nominativo verrà lo stesso iscritto alla C.A.I.
Sulla base di quello che dici dopo le opportune ricerche ho estrapolato dagli archivi della Banca d’Italia questo documento la guida dell’operatore in caso di protesto” in particolare alla pagina 10 capitolo 2 viene preso in esame l’argomento relativo al pagamento tardivo degli assegni, analizzando il paragrafo 2.2 “pagamento per mano del portatore del titolo” viene citato espressamente che per evitare l’iscrizione alla C.A.I. quando si presenta la quietanza di avvenuto pagamento ai fini della regolarità dell’autenticazione cito:

“La somma pagata deve essere comprensiva di interessi, penale e spese; al riguardo si precisa che nella documentazione prodotta le singole componenti della somma pagata devono essere esplicitamente indicate. Qualora nella documentazione presentata non siano specificate tali componenti, è necessario che nella documentazione medesima il portatore dell’assegno abbia attestato che è stato versato quanto dovuto ai sensi della legge ovvero abbia rilasciato altra dichiarazione equivalente.

Ai sensi della legge si intende appunto quanto detto dall’operatore della sua Banca, quindi l’errore sembra, da parte tua, puramente di forma “purtroppo”.

Effettivamente la quietanza autenticata “la dichiarazione liberatoria” firmata dal beneficiario o dall’ultimo portatore del titolo (assegno) deve riportare la dichiarazione con cui egli è soddisfatto nei termini della legge “art. 8”.

In via definitiva quando vi sono tali situazioni di inadempienza è sempre consigliabile procedere mediante il deposito vincolato, primo perché è meno costoso (non è richiesta la firma autenticata da parte del notaio) e secondo perché per svariati motivi può succedere che la documentazione richiesta dalla Banca per la presentazione della prova di avvenuta pagamento, sia carente o non reperibile nei termini previsti per legge, non riuscendo ad evitare l’iscrizione alla C.A.I.

Da prendere atto inoltre che a volte le Banche non suggeriscono la soluzione meno indolore.
Facciamo presente inoltre che in merito a questo caso proveremo ad informarci ancora, consultando in settimana personale addetti ai lavori, per confrontare anche altri pareri e consigli.

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Un commento a Pagamento tardivo dell’assegno, iscrizione alla CAI

  1. img

    LA CONSEGNA DEL TITOLO DA PARTE DEL BENEFICIARIOAL DEBITORE E SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE IL PAGAMENTO DELLA PENALE E DELLE SPESE PER EVITARE LA SEGNALAZIONE . PENSO PROPRIO DI SI,,

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