Come calcolare le quote di interesse da detrarre di due immobili differenti comprati con lo stesso mutuo?

Di inrosso 17 giugno, 2009, 6:00 am

Ho contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale e di un piccolo bilocale appoggiato al primo da ristrutturare. Il mio commercialista mi ha riferito che posso detrarmi solo parte degli incassi del mutuo ma non ne sono affatto convinto. E’ vero e in che modo vengono calcolate le quote di interesse inerenti solo a quest’ultima? Domenico.

Signor Domenico, la normativa prevede che l’immobile  oggetto del mutuo debba essere adibito ad abitazione principale quindi se con lo stesso mutuo si finanzia l’acquisto di due diverse unità immobiliari di cui solo una è abitazione principale potrà detrarre gli interessi inerenti solo all’abitazione principale e relative pertinenze.

Difatti può essere utile il riferimento alla risoluzione 117/E dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2009 dove viene affermato che il contribuente con mutuo e atto di compravendita riferiti a più unità immobiliari ma non distintamente individuate di cui una parte non è adibita ad abitazione principale (nel caso trattato dall’agenzia si fa riferimento  ad un immobile A/2 adibito ad abitazione principale, A/3 immobile da ristrutturare e CC/6 pertinenza dell’abitazione principale), potrà detrarsi solo gli interessi relativi all’abitazione principale e sua pertinenza.

Gli interessi  sull’immobile da ristrutturare potranno essere detratti una volta adibita ed integrata il secondo immobile ad abitazione principale ed entro i due anni dall’acquisto.

Per quanto riguarda la determinazione della quota d’ interessi detraibile, nella stessa circolare sopra citata viene confermato che qualora non vengano indicati distintamente i valori dei singoli immobili sia nell’atto di compravendita che nel mutuo si potrà applicare la percentuale ricavata dalla proporzione tra le singole rendite catastali delle unità immobiliari. La percentuale ricavata andrà applicata al prezzo degli immobili indicati nel rogito più oneri accessori inerenti all’acquisto ma anche all’importo del mutuo al fine di determinare la parte di interessi detraibile, rispettando quanto stabilito dalla circolare n.15/E del 20 aprile 2005, vale a dire se l’importo del mutuo è superiore al costo di acquisto più oneri annessi si dovrà tenere conto non dell’ammontare del mutuo ma della somma tra costo d’acquisto più oneri relativi.

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