Arbitro Bancario Finanziario per Risolvere le Controversie tra Clienti e Banche
Di inrosso 20 ottobre, 2009, 3:44 pm
- Cosa è Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- Quali sono le leggi che regolamentano l’Arbitro Bancario Finanziario?
- Presenza dell’Arbitro Bancario Finanziario sul Territorio Nazionale
- Chi dovrà aderire al nuovo Arbitro Bancario Finanziario?
- Procedura per ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario
- Tempi e costi per la presentazione della domanda di ricorso:
- Altri riferimenti utili
Cosa è Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e in quale ambito interviene
Dal 15 Ottobre 2009 è operativo il nuovo Istituto ideato dalla banca d’Italia denominato Arbitro Bancario Finanziario, che svolgerà un’azione di mediazione tra le controversie tra gli Istituti di Credito e i loro clienti. L’oggetto delle controversie riguarderanno sopratutto contenziosi per conti correnti, mutui casa, tassi ritenuti usurai, mancata concessione di prestiti e/o cessione del quinto commissione di massimo scoperto, carte di credito, interessi di mora.
L’Arbitro Bancario Finanziario prenderà in esame tutte le richieste dei consumatori (clienti di Banche e Finanziarie) su controversie inerenti la mancata concessione di finanziamenti per un importo massimo di 100.000 euro e su ogni diritto ritenuto leso (esempio la non consegna di documentazione sulla trasparenza bancaria o la non cancellazione dell’ipoteca a seguito l’estinzione del mutuo ipotecario).
Arbitro Bancario Finanziario (Risoluzione Stragiudiziale Controversie) è appunto denominata stragiudiziale poiché a differenza della via legale giudiziaria mette a disposizione al consumatore la possibilità di risolvere le suddette controversie in maniera veloce e a bassi costi. Tuttavia va ricordato che le decisioni prese dall’ABF non sono direttive ma se non vengono rispettate mettono L’Istituto di Credito sotto una luce negativa, il consumatore, se lo terrà opportuno, potrà comunque adire alle vie legali.
Quali sono le leggi che regolamentano l’Arbitro Bancario Finanziario?
- Art 128 bis del Testo Unico Bancario (TUB);
- DELIBERAZIONE 29 luglio 2008 n. 275;
- Disposizioni emanate dalla Banca d’Italia il 18 Giugno 2009;
Presenza dell’Arbitro Bancario Finanziario sul Territorio Nazionale:
L’Istituto Finanziario ha sede in tre città Milano, Roma e Napoli, i collegi opereranno in maniera indipendente tra loro. Il collegio di Milano si occuperà dei ricorsi presentati dai clienti aventi domicilio nelle Regioni del Veneto, Valle d’Aosta, Trentino, Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli, Emilia Romagna; quello di Roma per le regioni del centro: Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria e per gli stati Esteri; il collegio di Napoli interverrà per i clienti della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
I ricorsi che potranno essere inviati ai collegi interessati non dovranno riguardare il periodo antecedente al 1 Gennaio 2007, se ne occuperà Ombudsman già giuri bancario che ora si occuperà solo esclusivamente dei contenzioni in materia di Investimento di competenza l’attuale Consob.
Chi dovrà aderire al nuovo Arbitro Bancario Finanziario?
Tutte le Banche, Finanziarie ed il gruppo Poste Italiane per il Bancoposta ovvero tutti gli intermediari regolarmente iscritti agli appositi elenchi pubblicati dalla Banca d’Italia indetti dal TUB (Testo Unico Bancario) ed gli Istituti di moneta elettronica (ad esempio, la Western Union), banche ed Intermediari di origine estera operanti nel nostro territorio nazionale; Tali soggetti dovranno seguire le disposizioni del nuovo organismo rispondendo ai reclami dei loro clienti non oltre i 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
Non sono obbligate ad aderire all’ABF tutte le Banche o Intermediari Finanziari con sede Estera (Membri UE) ma operanti in Italia che aderiscono già ad un organismo stragiudiziale Europeo quale la rete Fin-Net. L’utente potrà ricevere informazioni e collaborazione dal collegio dell’ABF circa la presentazione del ricorso al sistema stragiudiziale estero collegato alla rete Fin-Net.
Procedura per ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario
Prima di presentare il ricorso presso il collegio di competenza, il cliente interessato dovrà innanzitutto presentare il reclamo presso la propria Banca, la quale decorsi 30 giorni senza una adeguata risposta risolutiva alla richiesta è possibile attivare la procedura di ricorso presso l’Arbitro Bancario compilando il modulo reperibile presso il sito Ufficiale dell’Organismo (arbitrobancariofinanziario.it) . il ricorso è possibile presentarlo direttamente via internet o spedito per Posta certificata web o con una semplice lettera A/R o ancora consegnata presso gli sportelli della propria Banca d’Italia con sede nella Provincia di competenza territoriale, senza l’intervento di un avvocato.
Segui il percorso guidato online direttamente dal sito Ufficiale per sapere se si ha diritto nel presentare ricorso “Vai al percorso guidato“.
E’ importante ricordarsi di inviare copia del ricorso all’intermediario finanziario con cui si ha la controversia poiché la procedura potrebbe rallentarsi o addirittura bloccare.
L’intermediario, una volta “avvertito”, potrà presentare entro 45 giorni, le proprie giustificazioni al collegio dell’ABF.
Tempi e costi per la presentazione della domanda di ricorso:
La controversia dovrà essere congedata entro e non oltre 165 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora il ricorso abbia esito positivo e l’Istituto di Credito chiamato in “giudizio” non dovesse rispettare la decisione presa dai membri del collegio del nuovo organismo, si vedrà pubblicare sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario e della Banca d’Italia, oltre che su due quotidiani nazionali con inevitabile danno di immagine e reputazione.
Riferimenti utili per approfondimento
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/abf
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/designazione_abf

