Aspetto fiscale dell’estinzione anticipata e surroga mutuo
Di inrosso 2 maggio, 2009, 8:00 am
I costi che ruotano intorno alla concessione del mutuo come abbiamo più volte approfondito non sono di poco conto e la presenza di clausole che vincolavano con pesanti penali l’estinzione anticipata rendevano anche l’estinzione del mutuo onerosa. L’orientamento del governo negl’ultimi anni è di agevolare il mutuatario nello svincolarsi da questo debito, arrestando la tendenza delle banche che ponevano penali sempre più alte per l’estinzione anticipata. Il debitore deve dunque esser libero di chiudere definitivamente o parzialmente la sua situazione debitoria.
Difatti con il Decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 (decreto Bersani-bis), convertito in legge 40 del 2 aprile 2007 a cui è seguito l’accordo del 2 maggio 2007 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori riconosciute a livello nazionale ha visto il ridimensionamento e l’annullamento di tali penali (vedi costo estinzione anticipata del mutuo).
Restava tuttavia qualche dubbio sul venir meno dei requisiti per poter rientrare nell’agevolazione fiscale con relativa applicazione dell’imposta sostitutiva per quelle operazioni di credito a medio lungo termine che venivano estinte prima del trascorrere dei diciotto mesi ed un giorno. Vale a dire la preoccupazione era se un soggetto estingueva il proprio mutuo prima dei 18 mesi il suo finanziamento non era più da considerare a medio lungo termine e quindi non più applicabile l’imposta sostitutiva ma applicabile le eventuali imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative. Se così il debitore sarebbe chiamato a versare la differenza tra l’applicazione dei diversi regimi rendendo meno conveniente l’estinzione del mutuo. Di sicuro questo dubbio viene sciolto almeno per quanto riguarda la surrogazione con la legge n.40/2007, difatti in essa viene specificato che la surroga per volontà del debitore non comporta la perdita dei benefici fiscali (inoltre tale operazione è esente da imposte ordinarie e sostitutive), quindi rimangono i requisiti sull’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’ articolo 15 del D.P.R. n.601/1973. Sembra dunque che a fissare il vincolo temporale per l’applicabilità dell’imposta sostitutiva non sia la durata reale del finanziamento ma la durata nominale fissata esplicitamente nel contratto. Su tale direzione si era già espressa la Suprema Corte e l’Agenzia del Territorio con la circolare numero 6 del 2006, quest’ultima ha espresso in tale occasione l’inapplicabilità del regime tributario con imposta sostitutiva nel caso sia presenti nel contratto clausole che consentano espressamente la possibilità di estinguere il debito prima del limite imposto dalla legge.
Dagli ulteriori chiarimenti che vengono dalla circolare numero 6 del 2007 emessa dall’Agenzia del Territorio e dall’Agenzia dell’Entrate viene ribadito che la facoltà di adempiere anticipatamente del debitore è data dalla legge e non da quanto previsto o meno dal contratto e vi è dunque l’irrilevanza di eventuali condizioni in esso espressamente inserite atte a regolare tale facoltà. L’orientamento del decreto Bersani-bis a favore del debitore che si traduce nella irrilevanza della durata reale del finanziamento oggetto di surrogazione, non può secondo l’avvocatura dello stato portare ad una disparità di trattamento per chi fa una semplice estinzione adempiendo anticipatamente al suo contratto.
Pertanto con la circolare numero 6 del 2007 (sopra citata) si supera quanto precedentemente affermato nella circolare numero 6 del 2006 (sopra citata) resta dunque applicato il regime fiscale agevolato di cui all’15 del D.P.R. n.601/1973 sia in caso di surroga che di estinzione anticipata anche prima del decorso dei 18 mesi ed 1 giorno.


nicola
3 giugno 2009 14:17
ma se io entro i primi 18 mesi dall’accensione del mutuo estinguo parzialmente il capitale mutuato, devo pagare l’imposta sostitutiva maggiorata? altri costi che posso avere?
Michela
3 giugno 2009 16:35
Ciao Nicola ti ha risposto il signor Carbone Umberto in questo commento, ciao.
Alessandro
15 settembre 2009 09:27
Buongiorno sono in procinto di sostituire il mio “vecchio”mutuo in essere da cira 15mesi presso altro isituto di credito con aggiunta di liquidità.Mi chiedevo se perderò agevolazioni inerenti aliquota ridotta prima casa e se potrò comunque detrarre il 19%di interessi passivi e su quale importo…il primo mutuo o sul secondo???Grazie a tutti anticipatamente.
sergio signa
10 dicembre 2009 19:24
Mutuo con Unicredit Financial a venti anni ,ho chiesto la surruga alla Banca Unipol per un mutuo a 30 ,anni per abbassare la rata.Pperchè ho dovuto pagare 2.000 euro d spese di notaio? Ma con la surruga non era gratis?Grazie aspetto vostra risposta. sergio
inrosso
16 dicembre 2009 16:04
Ciao Sergio 2000 euro per una surroga ci sembrano molti, forse hai fatto una sostituzione e non una surroga, comunque secondo noi i costi per la surroga sono interamente a carico della banca pernato in forza al comma 3-bis dell’art. 8 del decreto Bersani-bis puoi chiedere alla tua banca il rimborso della somma.