Cancellazione dell’ipoteca in caso di mutuo accollato (ipoteca frazionata)
Di inrosso 15 giugno, 2009, 6:00 am
Cancellazione ipoteca in caso di mutuo frazionato. Dato che ho intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo volevo sapere se la banca deve applicare la legge (Decreto Bersani) che stabilisce la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca o devo rivolgermi dal Notaio (con le dovute spese quasi 1000 euro) per ottenere la cancellazione.
Per togliere l’ipoteca di un’immobile che ho acquistato con un mutuo accollato, è necessario rivolgersi ad un notaio oppure il Decreto Bersani prevede che sia l’istituto stesso a cancellare l’ipoteca. Grazie.
Quanto stabilito dalla Legge 02 Aprile 2007 n. 40 ( Legge Bersani) in merito alla cancellazione automatica dell’Ipoteca sulla casa è da riternersi altrettanto valido anche per le ipoteche frazionate relative ai mutui accollati derivanti da frazionamento del mutuo edilizio originario. A scansare qualsiasi dubbio ci pensa la legge 24 Dicembre 2007 nr. 244 (Finanziaria 2008) che estende tale procedimento di cancellazione automatica dell’ipoteca anche per le ipoteche frazionate.
A titolo di cronaca rendiamo noto che prima della finanziaria 2008, L’Agenzia del Territorio con la Circolare 20 novembre 2007, n. 13/T stabiliva che per le ipoteche frazionate la procedura di cancellazione automatica prevista dal Decreto Bersani non era applicabile. Successivamente grazie alla Finanziaria 2008 e in particolare ai sensi dell’articolo 2 comma 450 lett. e) l’Agenzie del Territorio ha dovuto rettificare la precedente circolare aggiornandola mediante un provvedimento del 29 Gennaio 2008 (scaricabile qui) con il quale delucida l’iter da adottare in merito alla cancellazione dell’ipoteca per i mutui accollati.
Suggeriamo inoltre che per i mutui precedentemente estinti e che non sia ancora cancellata l’ipoteca di poter usufruire della legge Bersani previa richiesta della quietanza di avvenuto pagamento mediante lettera A/R alla banca erogante.
Inoltre si consiglia le lettura dei seguneti articoli presenti nella nostra guida sui mutui:


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15 giugno 2009 06:58
Fai una richiesta scritta alla banca e chiedi che per la cancellazione dell’ipoteca venga applicato quanto previsto dalla legge Bersani.
Cordiali saluti.
Gianluca
16 giugno 2009 22:49
Voglio esporre cosa mi è capitato:
ho estinto il mutuo ormai già da 5 anni ed ho richiesto alla mia banca di provvedere lei stessa alla cancellazione dell’ipoteca come appunto stabilisce il Decreto Bersani. Non è passato molto tempo e sono stato convocato in Banca e qui un dipendente mi informava che la mia richiesta non poteva essere accolta perchè la cancellazione automatica dell’ipoteca ad opera dell’Agenzie del Territorio non era possibile per i mutui nati dall’accollo per frazionamento del mutuo dell’impresa edile. Mi assicurava che per questo caso la cancellazione doveva essere effettuata mediante intervento del notaio. Non convinto di ciò ho chiesto ad un’altro Isituto di Credito (quello di mia moglie) come si comportavano in merito alla nostra situazione e loro mi hanno risposto che la cancellazione è possibile anche con un mutuo frazionato. Però ho sempre dei dubbi.
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18 giugno 2009 06:59
Effettivamente la Legge Bersani prevede la cancellazione dell’ipoteca entro 30 giorni dall’estinzione del debito.
Provate a mandare una raccomandata invitandoli a fare quanto previsto dalla legge.
Licia
18 giugno 2009 13:23
Buongiorno, io possiedo una casa che è stata costruita in cooperativa ed ognuno di noi ha la sua proprietà divisa. Per la realizzazione dell’immobile fu richiesto un mutuo che fu subito assegnato a quote in base alla consegna degli appartamenti. Il mio mutuo ormai è estinto da più di 10 anni. Adesso mi sento dire dalla Banca che per il mutuo acceso in cooperativa non è possibile la cancellazione dell’ipoteca come invece previsto ma devo rivolgermi obbligatoriamente dal notaio. Come devo comportarmi, grazie.
inrosso
18 giugno 2009 21:28
Rispondo a Licia e Gianluca, grazie alla Legge Finanziaria 2008 è stato chiarito ampiamente che rientrano nelle cancellazioni automatiche anche le ipoteche scaturite dai mutui frazionati. Una volta estinte le obbligazioni derivanti del contratto di mutuo si esntinguono contestualmente le garanzie dell’obbligazione stessa (ipoteca).
La circolare del Direttore dell’Agenzie del Territorio (vedi post) spiega cosa devono fare le Banche al riguardo:
Il secondo punto può risultare di difficile individuazione da parte della Banca ma ciò non giustifica la non applicabilità della Legge.
Va evidenziato che per i mutui estinti prima dell’entrata in vigore della Legge, bisogna richiedere all’Istituto Bancario mediante lettera A/R la quietanza di avvenuto pagamento, il termine di 30 giorni per la cancellazione decorreranno dalla data di richiesta della quietanza.
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19 giugno 2009 08:51
Se il mutuo è stato frazionato e quindi ipoteca frazionata devono fare la cancellazione come previsto dalla Legge Bersani.
Cancellazione dell'ipoteca
9 luglio 2009 11:34
Purtroppo spesso le banche agiscono a loro discrezione e senza considerare le specifiche dei nuovi Decreti, all’inizio sempre un po’ ostiche da applicare. Meglio fare sempre una richiesta scritta alla banca per chiedere che venga applicato quanto previsto dal Decreto Bersani.
guglielmino
29 luglio 2009 22:46
Mi scusi,
Ho estinto anticipatamente un mutuo frazionato derivante da accollo nel luglio del 2006 (la scadenza sarebbe stata nel 2015). Trattasi di estinzione pre-Bersani, posso procedere ugualmente a richiedere la cancellazione automatica oppure devo provedere alla cancellazione con atto del notaio?
Grazie
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30 luglio 2009 21:40
Per Guglielmino, se il mutuo è stato estinto dopo l’entrata in vigore della Legge Bersani si può chiedere la cancellazione dell’ipoteca beneficiando di quanto stabilito dalla suddetta legge.
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