E’ possibile rinegoziare o surrogare il mutuo cartolarizzato?

Di inrosso 17 marzo, 2009, 4:54 pm

Nel 2002 ho stipulato un mutuo, ultimamente mi sono rivolta alla mia banca chiedendo se era possibile alleggerire il peso dello spread, purtroppo mi è stato risposto che dato ci troviamo di fronte ad un mutuo cartolarizzato non è possibile accontentarmi.

Vediamo in questo articolo come rinegoziare o surrogare un mutuo cartolarizzato.
Il 12 novembre 2007 è stata sottoscritta una convenzione tra l’ABI (associazione bancaria italiana) e il Consiglio Nazionale del notariato, la nota 7 di tale convenzione cita appunto che:

Nel caso in cui il mutuo sia stato oggetto di operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, di norma la banca originaria svolge, per conto della Spv (società veicolo, nuova titolare del credito in base alla cessione dello stesso) la funzione di “servicer”, provvedendo all’attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero del predetto credito: ciò in esecuzione di apposita procura speciale conferitale dalla Spv. Conseguentemente, anche in questo caso, la richiesta del calcolo dell’importo del debito residuo va presentata alla banca originaria”.

Quanto citato fa capire che esiste la possibilità di rinegoziare i mutui prima casa, va ricordato che il decreto Bersani-bis (Legge 2 aprile 2007 nr. 40) oltre a promuovere la surroga e la sostituzione dei mutui, ha sancito e resta applicabile:

la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata“.

Insomma di aver la possibilità, qualora ci siano delle esigenze, di poter ritoccare le condizioni del mutuo: durata, tipo di interesse, calcolo del piano di ammortamento. Vista in questi termini se da una parte restano salvi i benefici fiscali, dall’altra non sono imposti limiti né contrattuali né temporali, lasciando piena discrezionalità agli istituti di credito.

Con la circolare del 29 dicembre 2008 nr. 17852, il Ministero dell’Economia e Finanze prende in esame ciò che sancisce l’articolo due del Decreto Legge 185/2008 comma 3 (Decreto anticrisi) ed ha indicato come debba intendersi le modalità per i rimborsi, come di seguito citato:

In caso di mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer)“.

Vogliamo porre la dovuta attenzione alle differenze sostanziali che intercorre tra rinegoziazione e surrogazione del mutuo cartolarizzato. Mentre per la rinegoziazione la banca originaria rimane comunque referente in tutto e per tutto per il mutuatario (dal pagamento delle rate, alla stessa rinegoziazione che a qualsiasi cambiamento contrattuale), per la surroga le cose si complicano.

in caso di surroga, è’ prevista una sorta di triangolazione perché entrano in gioco tre soggetti: il mutuatario, la banca A e la banca B. Il mutuatario chiederà la surroga del mutuo alla banca B che a sua volta invierà la richiesta alla banca A, che ha erogato originariamente, che risponderà alla banca B entro non oltre quindici giorni.  Se la banca A ha cartolarizzato il mutuo, questa potrebbe rimandare di settimane la procedura di surroga.

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