La Banca può Cambiare lo Spread a Mutuo in Corso?
Di inrosso 10 gennaio, 2012, 11:06 am
Per il corso naturale degli eventi è molto difficile, se non dire impossibile, che la banca cambi le condizioni previste dal contratto in fase di stipula.
Se durante il rimborso ci accorgiamo però che lo spread è ben diverso da quello sottoscritto, per prima cosa dobbiamo accertare che non vi siano stati malintesi, che quanto stipulato sia corretto e limpido, che la banca erogatrice non abbia sbagliato o che noi stessi non abbiamo sbagliato a conteggiare.
Di sicuro il notaio stipulante può favorire tali accertamenti e darci una risposta competente ed esauriente.
Tuttavia è bene sapere che solo in una occasione la banca ha facoltà di modificare le condizioni pattuite in fase contrattuale, se previsto appunto da contratto (quasi mai succede) e chiaramente approvato (La banca può variare lo spread ma solo a certe condizioni). Cosi chiamato “Ius Variandi”: esercizio della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali. Con la legge 4 agosto 2006 nr. 248 lo “Ius Variandi” è applicabile solo in presenza di una motivata giustificazione e soggetto ad una esclusivo procedimento:
la modifica contrattuale deve essere espressa al cliente in forma scritta o tramite diverso sistema durevole precauzionalmente accolto , almeno 30 giorni prima, avente tra l’altro la seguente dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
A questo punto il cliente ha possibilità di recedere dal contratto, senza costi, entro 60 giorni dal ricevimento dalla “proposta di modifica”, diversamente la modifica si intende recepita.
AGGIORNAMENTO
Con il Decreto Legislativo nr. 141 del 13 agosto 2010 in attuazione alla direttiva 2008/48/CE, l’istituto dello Ius Variandi (art. 118 del testo unico bancario) viene abolito nei contratti bancari a lunga durata e a tempo determinato (prestiti e mutui).

