Mutui prima casa: le istruzioni per applicare il tetto del 4%, comunicazione del provvedimento e informativa da parte dell’Agenzie delle Entrate
Di inrosso 6 marzo, 2009, 1:00 pm
E’ stata pubblicata ieri 04.03.2009 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, la comunicazione alla Banche ed intermediari finanziari, inerente le istruzioni per applicare il tetto del 4% per i contribuenti ammessi alla riduzione dei tassi sui mutui (ne stiamo parlano in questi post sul decreto anticirsi), come stabilito dell’articolo 2, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- Vedi il provvedimento pubblicato dalla Agenzie delle Entrate
- Vedi la Nota informativa per il corretto adempimento degli obblighi previsti dal Provvedimento
Ricordiamo che l’agevolazione prevista è prerogativa per i detentori di un mutuo ipotecario a tasso variabile, stipulato entro il 31.10.2008 per le rate da corrispondere nel 2009, per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione della prima casa, salvo quelle risultanti abitazioni signorili A1, ville A98, castelli e palazzi aventi carattere storico e artistico A9.
Rientrano nell’agevolazione anche i mutui rinegoziati in base all’attuazione del Decreto Legge 93 del 2008. I mutuatari che rientrano nell’agevolazione ma che non sono stati indicati dall’Agenzie delle Entrate, possono richiedere all’istituto di credito di riferimento a godere dell’agevolazione prevista, attraverso la redazione di una autocertificazione che dimostri i requisiti necessari all’ottenimento.
Gli importi delle rate che dovrà sostenere la Stato saranno anticipati dagli Istituti di credito, cui è assegnato un credito d’imposta da utilizzare in compensazione. I beneficiari del credito dovranno indicare l’ammontare e l’utilizzo in una sezione dedicata del modello 770/2010 riferito all’anno 2009.
Durante le fasi di comunicazione dei nomi beneficiari, per garantire la privacy banche ed intermediari finanziari avranno un unico interlocutore responsabile a detenere i dati dei mutuatari. Questi dati saranno inviati a mezzo e-mail creata ad hoc. Una volta ricevuto i dati, la persona designata dovrà informare l’Agenzia delle Entrate di avere ricevuto i dati. Queste informazioni saranno veicolate mediante il sistema Entratel delle Agenzia delle Entrate rimarranno salvati per non più di 15 giorni da quando sono reperibili. Ogni Banca avrà a disposizione il suo file pertinente ai mutui da loro concessi.


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