Rinegoziazione mutui prima casa, i principali punti dell’accordo ABI Tremonti
Di inrosso 7 febbraio, 2009, 8:57 pm
In questi anni, per parecchie famiglie con un mutuo a tasso variabile, è accaduto che mentre lo stipendio restava fisso i mutui salivano. La convenzione tra Abi e ministero dell’Economia e delle finanze fa tornare le lancette dell’orologio indietro, al 2006.
In base alla convenzione, infatti, tutti quelli che hanno un mutuo a tasso variabile possono andare in banca, se vogliono, e cambiarlo in tasso fisso, rata fissa 2006. Ovviamente anche quelli che hanno stipulato un mutuo a tasso variabile un mese fa.
Questo provvedimento affianca lo strumento della portabilità del mutuo. Di conseguenza, si può optare per rimanere nella propria banca e farsi scendere la rata oppure cambiare banca e rinegoziare il mutuo.
L’iniziativa viene incontro a quelle famiglie che si sono trovate in difficoltà con il pagamento delle rate dopo i rialzi dei tassi di interesse decisi dalla Banca europea alla fine del 2005.
Sono circa 1.250.000 famiglie interessate al provvedimento. Considerando un mutuo ventennale di 80.000 euro, il minor esborso previsto ammonterebbe a circa 850 euro su base annua.
Ecco i punti principali della Convenzione:
- La rinegoziazione comporta la riduzione dell’importo delle rate del mutuo a cominciare da quelle che andranno a scadere dopo 90 giorni decorrenti dalla data della rinegoziazione. La nuova rata sarà calcolata applicando all’importo originario del mutuo il tasso di interesse contrattuale medio del 2006.
- La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall’atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso IRS a dieci anni, riferito alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50 (dunque tasso fisso).
- Non ci sarà bisogno di ulteriori garanzie da parte del cliente oltre quelle già previste per il mutuo oggetto di rinegoziazione.
- Per chi accede alla rinegoziazione, dunque, il mutuo diventa a rata fissa;
- l’importo della rata (fissa) è quello pagato in media nel 2006;
- la durata resta inizialmente invariata e il suo eventuale allungamento dipenderà all’andamento dei tassi di interesse.
“Un fatto positivo c’è: poiché l’intesa è stata firmata dall’Associazione bancaria, tutti gli istituti dovranno adeguarsi scoordinatamente non potranno opporre ai propri clienti i soliti “non sappiamo… non è ancora possibile… dobbiamo aspettare le istruzioni operative”. Quando la convenzione sarà stipulata, in sostanza, ci saranno certezze e quindi sarà possibile valutare l’effettiva convenienza dell’operazione che però di primo acchito si presenta più con un alleggerimento temporaneo della rata che un’effettiva rinegoziazione, dato che se i tassi dovessero salire ancora la durata del mutuo si allungherebbe. Se però si vuol rischiare, se i tassi scendono si potrà beneficiare di questo ribasso. Come e in quali termini, però, al momento non è dato sapere. Ecco intanto cosa prevede a grandi linee il testo dell’accordo, come presentato in una nota dell’Abi “.
Alcuni scenari possibili:

Esempio rinegoziazione mutuo accordo ABI Tremonti


Miaeconomia
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8 febbraio 2009 12:35
Sì. Con la rinegoziazione è possibile modificare alcune clausole contrattuali, come la durata residuale del rimborso. Questo vuol dire che la rinegoziazione può avvenire esclusivamente tra gli stessi contraenti, cioè che banca e mutuatari non possono cambiare. La rinegoziazione può essere condotta con un semplice scambio di corrispondenza tra banca e cliente e non richiede la presenza del notaio, come garantito dalla Legge 244 del 24 dicembre 2007 secondo cui “resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata”. Va soltanto precisato che la modifica delle condizioni contrattuali non può essere imposta a nessuna delle parti. Pertanto la rinegoziazione risulta possibile solo quando banca e debitore sono concordi sulle variazioni da apportare. Così se la propria banca rifiuta la rinegoziazione è possibile rivolgersi ad un altro istituto sfruttando la portabilità del mutuo. Anche in tal caso si eviteranno tutte le spese, potendosi comunque apportare tutte le variazioni consentite dalla rinegoziazione. E aprendosi a molti istituti potrebbe diventare anche più facile negoziare condizioni migliori.
Inrosso
8 febbraio 2009 12:54
In altre parole si ha:
Da variabile a fisso ai tassi 2006: La rinegoziazione comporta la riduzione dell’importo delle rate del mutuo a cominciare da quelle che andranno a scadere dopo 90 giorni decorrenti dalla data della rinegoziazione. La nuova rata sarà calcolata applicando all’importo originario del mutuo il tasso di interesse contrattuale medio del 2006. La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall’atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso IRS a dieci anni, riferito alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50. L’importo dovrebbe perciò aggirarsi complessivamente intorno al 5% fisso e rimarrà tale fino alla scadenza originaria del mutuo. Secondo l’Abi il risparmio medio garantito da questa operazione potrebbe aggirasi intorno agli 850 euro l’anno nel caso di mutuo ventennale. Attenzione, però, anche se l’accordo per la rinegoziazione c’è, le banche, ovviamente, non regalano nulla: la rinegoziazione, infatti, non cale “una volta per tutte”, ma alla fine della durata originaria del muto le banche presenteranno il conto.
Scadenza più lunga se i tassi salgono: E così se nel tempo che va dal momento della rinegoziazione alla scadenza i tassi di interesse sono mediamente saliti o non sufficientemente diminuiti, la durata del mutuo verrà automaticamente estesa – sempre con la medesima rata fissa – per il periodo sufficiente a rimborsare l’eventuale finanziamento accessorio. Quindi se i tassi salgono la durata del mutuo si allunga, anche se la rata non cambia. Di quanto si potrà allungare, ovviamente, non è dato sapere oggi, poiché dipende dall’andamento del mercato nel corso della durata residua del mutuo, e i conti, quindi, potranno essere fatti solo a posteriori.
Rimborso della rata se scendono: In compenso, però – dichiara l’Abi – se durante la vita del mutuo rinegoziato i tassi di interesse scendono in misura superiore al nuovo tasso fisso la riduzione verrà riconosciuta attraverso il ritorno ad una rata variabile come prevista dal mutuo originario, ovviamente inferiore al tasso rinegoziato. Come e quando questo potrà accadere, però sarà chiaro solo quando sarà possibile verificare cosa prevede il testo formale dell’accordo.
Niente garanzie aggiuntive: Nella nota dell’Associazione bancaria si assicura poi che non ci sarà bisogno di ulteriori garanzie da parte del cliente oltre quelle già previste per il mutuo oggetto di rinegoziazione. Una formula, questa, che dovrebbe stare a significare che la rinegoziazione sarà totalmente senza spese.
governo
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8 febbraio 2009 13:19
mutui prima casa disposizioni applicative
Il ministero dell’Economia e delle finanze ha inviato a tutti gli istituti finanziari una lettera circolare con la quale illustra le modalità applicative delle nuove misure in materia di tassi sui mutui, introdotte dall’art. 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (pacchetto misure anticrisi).
Per i mutui a tasso variabile le rate da corrispondere nel 2009 devono essere calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere è a carico dello Stato.
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell’importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente.
La disposizione interessa i mutui erogati prima del 31 ottobre 2008 per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.
Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione.
governo
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8 febbraio 2009 13:22
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 29 dicembre 2008 , n. 17852
Articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 – Mutui prima
casa.
Ag1i istituti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria
Premessa.
L’art. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
prevede che per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre
2008 a persone fisiche per l’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell’abitazione principale ad eccezione di quelle di
categoria A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 siano
calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari
al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il
tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e,
comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle
condizioni contrattuali in essere.
Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto
di operazioni di rinegoziazione di cui all’art. 3 del decreto-legge
28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
La differenza tra gli importi a carico del mutuatario ai sensi
dell’art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 185/2008 e le rate da
corrispondere ai sensi del contratto di mutuo sottoscritto, e’ posta
a carico dello Stato. E’ previsto inoltre che, con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definite le modalita’
tecniche per il pagamento della differenza.
Nelle more della procedura di conversione del decreto-legge n. 185,
si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi per la
concreta applicazione delle disposizioni sopra richiamate.
Modalita’ per la corresponsione del contributo.
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione
dell’importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009
- ai sensi dell’art. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge n.
185/2008 – viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo
per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.
Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso
del 2009.
Il criterio di calcolo individuato dalla legge si applica
all’intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
La banca mutuante, a causa di difficolta’ di carattere
organizzativo, potrebbe non essere in condizioni di corrispondere il
contributo gia’ per le prime rate in scadenza nel 2009. Si ravvisa
l’obbligo di adoperarsi per contenere al massimo eventuali ritardi,
che comunque non dovrebbero ragionevolmente estendersi oltre il mese
di febbraio 2009.
Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni
effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere
accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui e’
relativo.
In caso di mutui che sono stati oggetto di operazioni di
cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite,
ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il contributo viene
corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di
cassa e di pagamento (servicer).
Roma, 29 dicembre 2008
Il direttore generale del Tesoro: Grilli
sorrentino mario
24 febbraio 2009 20:48
per quando riguarda la circolare del 29 /12/08 n:17852 lo stato ti aiuta solo x il 2009?
inrosso
6 marzo 2009 14:26
E’ previsto il rimborso per chi ha un mutuo ipotecario a tasso variabile contratto entro la data del 31.10.2008 per le rate da pagare nel 2009, adibito per costruzione acquisto e ristrutturazione di immobili destinati a prima casa. Sono escluse gli immobili con categoria catastale A1, A9,A8.
Qua il documento che spiega in pratica come avviene l’agevolazione.
andrea fraschetti
10 agosto 2009 10:21
vorrei sapere se il rimborso per il mutuo 1 casa avviene una volta all’ anno oppure prevede che le rate vengano effettivamente calate per la durata del contratto. E per poterne usufruire debbo fare qualche domanda scritta al mio istituto di credito?
Grazie
inrosso
11 agosto 2009 18:06
Anche se ormai siamo of topic, in teoria il rimborso dovrebbe concretizzarsi in maniera automatica senza richiesta da fare, perchè è direttamente l’ADE (Agenzia dell’Entrate) a comunicare i dati di chi è in possesso dei requisiti per usufruirne, tuttavia se non si è inseriti in queste speciali liste è consigliabile fare richiesta mediante una autocertificazione.
Comunque leggendo questo post, puoi renderti conto che siamo ancora in ritardo per il rimborso. Il rimborso dovrebbe avvenire mediante un accredito direttamente sul proprio conto corrente. Questo è il modello fac-simile per l’autocertificazione. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi agli sportelli del proprio Istituto di Credito
giorgio 61
11 settembre 2009 12:39
devo dire che in tutti questi discorsi ci si perde la testa…
Io quando ho sottoscritto il mio mutuo ho utilizzato xxxxxxxxxx, mi sono trovato bene, ottime condizioni e un aiuto concreto nel capire le varie opzioni a mia disposizione.
Mi hanno decisamente aiutato a risparmiare
ciao
Giorgio
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