Sono Dovute Le Penali Dopo La Surroga In Caso Di Estinzione Parziale Del Mutuo?
Di inrosso 14 dicembre, 2009, 8:00 am
Vogliamo surrogare il nostro mutuo a tasso fisso con uno a tasso variabile, la domanda è se sono dovute in futuro le penali in caso di estinzione parziale del nuovo mutuo; nel caso in cui vi siano dei rialzi del tasso variabile vorremmo estinguere parzialmente il debito in modo da avere sempre una rata non troppo onerosa.
Con l’Istituto della surroga gli elementi costitutivi del contrattato di mutuo non si modificano (importo o debito residuo, garanti, mutuatari, eventuali garanzie) la parte ovviamente che si andrà a modificare sarà quella relativa al valore e dal tipo di tasso applicato. In pratica la banca subentrante “accetta” in tutte le sue parti il vecchio contratto.
Le penali di estinzione anticipata sia parziale che totale del mutuo sono state annullate con l’entrata in vigore della Legge Bersani, per tutti i mutui stipulati a decorrere dalla data del 02 Febbraio 2007 finalizzati all’acquisto o ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione principale, mentre per quelli stipulati in data antecedente al 02 Febbraio sono state stabilite delle soglie in valore percentuale da applicarsi all’importo da estinguere.
Nel caso pratico se è stato stipulato il mutuo (aldilà della surroga) in una data precedente al 02 Febbraio 2007 e sul contratto è riportata una clausola relativa al pagamento di una penale in caso di estinzione parziale si deve pagare la penale stabilita in relazione alla legge “Decreto Bersani”.
In questo documento sono riportate tutti i valori riguardo i costi da sostenere in caso di estinzione anticipata a o parziale del mutuo dopo l’entrata in vigore della Legge suddetta.

