Tetto 4% mutui e cambio di residenza

Di inrosso 28 aprile, 2009, 2:12 pm

Salve, ho stipulato nel 2005 un mutuo a tasso variabile per l’abitazione principale. Nel 2007 ho perso il lavoro e sono tornato a vivere con i miei genitori trasferendovi la residenza, conseguentemente ho locato la mia abitazione principale. Ho diritto al tetto del 4% previsto dal decreto antricrisi, non avendo altre proprietà e avendo stipulato il mutuo con la finalità dell’acquisto dell’abitazione principale?

Come suggerisce Carbone Umberto in merito al provvedimento sull’applicazione del tetto 4% sui tassi del mutuo è sempre meglio rivolgersi alla propria Banca, anche perchè può essere richiesta una autocertificazione.

Ricordiamo che tale provvedimento è previsto per i mutui a tasso variabile e misto per le rate da saldare per tutto l’anno 2009 (ne abbiamo parlato ampiamente), quindi lei rientra in base al suo mutuo sottoscritto nel 2005, visto che il provvedimento parla di mutui stipulati prima del 31 Ottobre 2008 destinati all’acquisto e ristrutturazione della casa principale, tranne quelle classificate in A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli e palazzi).

Sarà sempre l’Agenzie delle Entrate a comunicare alle Banche, chi ha diritto a tale agevolazione, tuttavia può accadere che l’elenco generato dalla agenzie delle Entrate non sia completo, e chi si ritiene di poter usufruire dell’agevolazione potrà autorcertificare alla propria banca la propria situazione, un modello fac-simile per l’autorcertificazione lo si può trovare sul sito di altroconsumo questo è il modello.

Dato che il provvedimento parla di Abitazione principale e non di prima casa che nel parlare comune sono abbastanza simili ma non ai fini legali, pertanto lei siccome ha trasferito la sua residenza andando a vivere presso la casa dei suoi genitori, noi di InRosso.com supponiamo che purtroppo lei non ha più i requisiti per godere dell’agevolazione del tetto 4%, consigliamo comunque di rivolgersi agli sportelli del proprio Istituto.

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3 commenti a Tetto 4% mutui e cambio di residenza

  1. Come per altri casi analoghi, Le consiglio sempre di contattare l’Istituto
    che ha erogato il mutuo, magari anche per ottenere una sospensione del
    pagamento delle rate che in alcuni casi arriva ad un anno.
    Saluti.

  2. Pingback: Tetto 4% mutui e cambio di residenza

  3. img

    Rendo nota parte della risposta inoltrata via email a Chiara che chiede:

    “è possibile ottenere l’agevolazione del tetto del 4% in caso di mutuo cointestato?”.

    Il Mef il 30 aprile 2009 con la terza circolare in materia protocollo n. 32256 ha dato ulteriori chiarimenti relativamente all’applicazione dell’art.2 del decreto anticrisi convertito dalla legge del 28 gennaio n.2:

    1. L’applicazione dei benefici deve avvenire automaticamente dalla banca e intermediario finanziario sulla base delle liste pervenute e preparate dall’Agenzia dell’Entrate, non è necessaria la presentazione della domanda da parte dell’interessato;
    2. Se il soggetto interessato avente i requisiti per l’applicazione dei benefici non compare in tali elenchi può presentare domanda entro il 31 gennaio 2010 allegando autocertificazione. Se l’immobile a cui si riferisce l’applicazione dei requisiti del beneficio è diverso da quello presente in tali elenchi il soggetto dovrà richiedere apposita variazione a cura dell’agenzia delle Entrate di tale elenco prima della presentazione della domanda;
    3. Per i clienti che non detengono un conto corrente nella stessa banca erogatrice dovranno ricevere l’accredito sul proprio conto corrente con valuta del giorno di scadenza della rata, ove ciò non fosse possibile va applicato un interesse annuo del l’ 1,38%;
    4. Nel caso di mutuo cointestato con alcuni mutuatari non in possesso dei requisiti , l’agevolazione verrà riconosciuta per la parte di rata corrispondente proporzionalmente alla quota dei mutuatari aventi diritto (se il mutuo è al 50% intestato a due soggetti e solo uno dei due possiede i requisiti l’agevolazione verrà applicata solo su metà rata).

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