Pegno

 

PEGNO


Diritto reale di garanzia che si costituisce consegnando una cosa mobile al creditore,  che, in caso di inadempimento, può soddisfarsi con prelazione su altri creditori facendola vendere. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i creditori e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Art. 2784 c.c.