Costi estinzione anticipata mutui con il decreto Bersani

In questa sezione evidenzieremo i costi relativi all’estinzione anticipata totale o parziale del mutuo, con l’introduzione decreto Bersani.

La legge prevede che per i contratti di mutuo stipulati dopo il 02/02/2007 non ci siano penali da pagare all’istituto erogante, tali penali non devono nemmeno essere menzionate nel contratto.

Per i mutui che sono stati stipulati in data anteriore al 02/02/2007, sul contratto vi sono menzionate delle penali, in caso si decida di estinguere il debito in modo parziale o totale, la legge prevede una riduzione di tali penali. Il 02/05/2007 l’ABI (associazione bancaria italiana) con le associazioni dei consumatori hanno stabilito l’entità (riducendo) delle penali in caso di estinzione del mutuo. L’accordo tiene in considerazione il tipo di mutuo (tasso variabile o misto), la data di stipulazione, ed il periodo residuo di ammortamento. In sintesi abbiamo che:

Per qualsiasi tipo di mutuo (variabile, fisso, misto) stipulato prima del 01/01/2001:

- 0%(zero) negli ultimi due anni di ammortamento.

- 0,20% nel terzo ed ultimo anno di ammortamento.

- 0,50% negli altri casi.

Per i mutui a tasso fisso stipulati in data posteriore al 31/12/2000 abbiamo:

- 0% negli ultimi due anni di ammortamento.

- 0,20% nel terzo ed ultimo anno di ammortamento.

- 1,50% nella seconda metà del periodo di ammortamento.

- 1,90% nella prima metà del periodo di ammortamento.

Nel caso in cui le percentuali e costi di penale estinzione anticipata del mutuo siano da contratto minori a quelle previste dall’accordo, si procede ad una ulteriore riduzione del costo.

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